Secondo quanto previsto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, i Fondi di solidarietà bilaterali devono provvedere al versamento degli oneri correlati a periodi utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili e precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà.
La circolare INPS 24 luglio 2019, n. 105 fornisce le istruzioni per l’applicazione di tale disposizione e, in particolare, per i seguenti aspetti:
- le modalità di esercizio, da parte dei datori di lavoro, della facoltà di riscatto e di ricongiunzione di periodi utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà;
- le istruzioni operative per le Strutture territoriali;
- le modalità di pagamento;
- le istruzioni contabili.