Tutti i datori di lavoro che svolgono in via principale una delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile (coltivazione dei fondi, selvicoltura e allevamento di animali) sono tenuti, per gli operai assunti alle proprie dipendenze, all’assolvimento degli obblighi relativi alla contribuzione agricola unificata.
Con la circolare INPS 20 giugno 2019, n. 94 si forniscono chiarimenti sull’inquadramento contributivo delle società, delle cooperative e delle organizzazioni di produttori che svolgono, in connessione o meno con l’attività principale, ulteriori attività quali la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione di prodotti agricoli. Si forniscono, inoltre, precisazioni in merito alle imprese non agricole che assumono operai agricoli.