Con la circolare INPS 7 giugno 2019, n. 85 l’Istituto fornisce chiarimenti sui requisiti, sugli importi e sulle modalità di accesso all’assegno di natalità, anche detto "Bonus Bebè", per il 2019.
Il beneficio, assegnato per un periodo di tre anni a favore dei nati o dei minori adottati nel triennio 2015-2017, è stato in seguito riconosciuto soltanto per la durata di un anno anche per i nati o adottati nel 2018. È stato quindi esteso anche ai nati o adottati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, fino al compimento del primo anno di età o di ingresso nel nucleo familiare.
Per la sua applicazione è stato previsto anche un aumento dell’importo del 20% in caso di figlio nato o adottato nel 2019 successivo al primo e sono stati fissati i limiti di spesa, a 204 milioni di euro per il 2019 e a 240 milioni per il 2020. L’importo maggiorato del 20% si applica anche ai parti gemellari.
Bonus Bebè: domanda entro il 13 giugno
La domanda di assegno di natalità può essere presentata dal genitore, anche affidatario in possesso dei requisiti, entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare. La domanda per un figlio nato, affidato o adottato tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2019 deve essere quindi presentata entro il 13 giugno, al fine di non perdere le mensilità arretrate.
La domanda può essere presentata anche oltre il 13 giugno: in questo caso, però, l’assegno decorrerà dalla data di presentazione della domanda.
La domanda deve essere trasmessa in via telematica, una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affidamento preadottivo.
Bonus Bebè: importi e ISEE
Il Bonus Bebè spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia residente in Italia e in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro.
L’importo del Bonus Bebè dipende dal valore dell’ISEE minorenni. Nel caso in cui non sia superiore a 25.000 euro annui, ammonta a 80 euro al mese per un massimo di 12 mesi (960 euro annui); con la maggiorazione, 96 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.152 euro annui).
Nel caso in cui, invece, il valore non sia superiore a 7.000 euro annui, ammonta a 160 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.920 euro annui); con la maggiorazione, 192 euro al mese per un massimo di 12 mesi (2.304 euro annui).
La circolare contiene, inoltre, le istruzioni da seguire in caso di perdita di uno dei requisiti e per la presentazione di una nuova domanda nei casi di rettifica dell’ISEE.