Con la circolare INPS 24 maggio 2019, n. 77, l’Istituto fornisce istruzioni e chiarimenti sull’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, alla luce delle novità normative introdotte dalla legge di bilancio 2019.
A decorrere da quest’anno l’indennizzo, disciplinato dal decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, diventa una misura strutturale, con l’obbligo di versamento del contributo aggiuntivo dello 0,09% destinato in parte al Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale.
La concessione dell’indennizzo, subordinata alle risorse finanziarie del Fondo, spetta:
- ai titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- ai titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante;
- agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- agli agenti e ai rappresentanti di commercio.
Alla data di presentazione della domanda bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:
- almeno 62 anni di età, se uomini, o 57 anni, se donne;
- essere iscritti, al momento della cessazione dell'attività, per almeno cinque anni (anche non continuativi), in qualità di titolari o di coadiutori, alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali;
- aver cessato definitivamente l’attività commerciale a decorrere dal 1° gennaio 2019.
La domanda per l’indennizzo può essere presentata all’INPS direttamente dal cittadino, accedendo al servizio online, oppure tramite i patronati, gli altri intermediari dell’Istituto o il Contact center.
La circolare, inoltre, fornisce informazioni sulla durata dell'indennizzo e sulle cause di incompatibilità.