Il messaggio 10 aprile 2019, n. 1478 fornisce chiarimenti in merito al regime contributivo applicabile ai rapporti di apprendistato professionalizzante degli apprendisti alle dipendenze di un datore di lavoro che occupi un numero di addetti pari o inferiore a nove.
Con la circolare INPS 14 novembre 2018, n. 108 sono state illustrate le istruzioni in materia di regime contributivo applicabile ai contratti di apprendistato per i datori di lavoro sopraccitati e le riduzioni applicate.
La trasformazione del contratto prevista dall’articolo 43, comma 9, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma la continuità dell’originario contratto di lavoro subordinato stipulato tra le parti. Pertanto, a decorrere dalla data di trasformazione del contratto, l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dell’aliquota di finanziamento della NASpI nella misura dell’1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%, incrementata dalle aliquote di finanziamento delle prestazioni erogate a titolo di CIGO/CIGS o di fondi di solidarietà per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.