L’articolo 1, comma 700, legge di bilancio 2019, nel confermare che gli imprenditori agricoli possono vendere al dettaglio i prodotti agricoli e alimentari, ha modificato l’articolo 4 del decreto legislativo 228/2001, specificando che i prodotti possono anche appartenere a uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda.
Questa attività non fa venire meno i requisiti per la definizione agricola dell’azienda e, pertanto, con la circolare INPS 22 maggio 2019, n. 76 si forniscono chiarimenti in merito ai riflessi sul corretto inquadramento, ai fini dell’assoggettamento a contribuzione agricola unificata, dei soggetti che vendono direttamente al dettaglio. Sono indicate, inoltre, le modalità di compilazione del modello Denuncia Aziendale (DA).