Con il messaggio 26 giugno 2019, n. 2384 l’Istituto comunica che, a seguito dell’entrata in vigore della legge 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (cosiddetto decreto semplificazione), i dati della Denuncia Aziendale (DA) possono essere acquisiti d'ufficio dall'INPS dal fascicolo aziendale istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).
Le imprese agricole dovranno indicare nella Denuncia Aziendale i seguenti dati solo nel caso in cui non abbiano costituito o aggiornato il fascicolo aziendale:
- ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate;
- indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti;
- numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per specie, e modalità di allevamento.
Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione normativa di semplificazione, i datori di lavoro agricolo non sono più obbligati alla compilazione dei quadri “F” e “G” della Denuncia Aziendale, mentre resta immutato l’obbligo di compilazione di tutti gli altri quadri del modello di DA.
Il messaggio fornisce, inoltre, le indicazioni operative per la compilazione della Denuncia Aziendale (DA).