Con il messaggio 19 luglio 2019, n. 2778 l’Istituto fornisce indicazioni operative in merito all’obbligo di versamento delle ritenute erariali in precedenza sospese a causa degli eventi sismici 2016/2017.
La legge di bilancio 2019 ha disposto che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, precedentemente sospesi, dovessero essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 1° giugno 2019.
Il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, stabilisce che i contribuenti che hanno richiesto ed ottenuto il beneficio della sospensione delle ritenute fiscali sono tenuti a versare “le somme oggetto di sospensione”:
- senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 15 ottobre 2019;
- mediante rateizzazione, fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell’importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019.
La ritenuta può essere operata su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato anche dal sostituto d’imposta.
Pertanto, viene prorogato dal 1° giugno 2019 al 15 ottobre 2019 il termine per il versamento senza sanzioni ed interessi delle somme in questione, fermo restando che il numero di rate decorre dall’originario termine di giugno.