Con il decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro 28 dicembre 2018, n. 581 è stato prorogato per il 2019 l’incentivo per l’assunzione di giovani aderenti al programma “Garanzia Giovani”. L’incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, nei limiti delle risorse specificamente stanziate.
La circolare INPS 17 aprile 2019, n.54 fornisce informazioni sull’agevolazione, che è cumulabile laddove sussistano i presupposti, per la parte residua dei contributi datoriali con l’esonero contributivo all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’articolo 1, comma 100, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
La circolare fornisce, inoltre, chiarimenti e indicazioni operative e contabili per la fruizione dell’incentivo, che per il 2019 è stato incrementato di ulteriori 60 milioni di euro e può essere riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, per i rapporti di apprendistato professionalizzante, ed è altresì riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Per le tipologie contrattuali ammesse, l’incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale. Il beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale.
Riguardo l’assetto e misura dell’agevolazione, sono presenti all’interno della circolare i termini da rispettare e la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale, riferita al periodo di paga mensile.
Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:
- adempimento degli obblighi contributivi;
- osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 decreto legislativo n. 150/2015 e già illustrati al paragrafo sei, circolare INPS 19 marzo 2018, n. 48.