Con il messaggio 8 marzo 2019, n. 968 si forniscono ulteriori indicazioni sulla difesa in giudizio da parte dei funzionari dell’Istituto e per una corretta modalità di liquidazione delle prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile e indennità di accompagnamento, a seguito del decreto di omologazione del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU).
Il giudice, in riferimento al ricorso presentato, è tenuto a verificare la sussistenza dei seguenti requisiti:
- mancata presentazione della domanda amministrativa;
- decadenza dell’azione giudiziaria;
- mancanza del requisito dell’età all’atto della domanda amministrativa o all’atto dell’insorgenza dello stato invalidante dichiarato dal giudice;
- difetto del requisito reddituale o del requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa, se già conosciuti dal funzionario.
Il funzionario difensore dell’Istituto deve sollevare le diverse eccezioni ricorrenti nella memoria di costituzione in fase di Accertamento Tecnico Preventivo Obbligatorio (ATPO), eccezioni che dovranno essere ribadite in udienza.
Nel caso in cui la CTU sia sfavorevole all’Istituto, è necessario depositare in cancelleria formale dissenso, sia per motivi sanitari che per motivi extra sanitari.
Il decreto di omologa del requisito sanitario non incide sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferisce né nega alcun diritto, dal momento che non decide sulla spettanza della prestazione richiesta e sul conseguente obbligo dell'Istituto di erogarla.
Il messaggio pertanto precisa che, pur in presenza del presupposto sanitario, non si procederà alla liquidazione della prestazione economica ove non sia stata presentata la domanda amministrativa, oppure ove manchino gli altri requisiti di legge.