L’Istituto, con la circolare INPS 17 giugno 2019, n. 93, fornisce le indicazioni relative all’esclusione dall’applicazione del massimale della base contributiva e pensionabile per i lavoratori iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e privi di anzianità contributiva precedente.
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, annualmente rivalutato dall'ISTAT, per il 2019 è di 102.543 euro.
I soggetti che possono esercitare l’opzione sono i lavoratori delle pubbliche amministrazioni. Nell’ambito della PA rientrano anche la Banca d’Italia, la Consob, le Autorità Indipendenti e le Università non statali legalmente riconosciute.
Condizione per esercitare la facoltà di opzione è che i lavoratori prestino servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro.
Nella circolare sono indicati, infine, i termini entro cui la facoltà di opzione dev’essere esercitata e la decorrenza degli effetti.